P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VII
Mobilità
articolo 62
Verde di arredo stradale

62.1Nelle aree a verde di arredo stradale  sono consentiti unicamente interventi di piantumazione e manutenzione di specie arboree e/o arbustive da scegliere tra quelle indicate dal “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A., nonché la installazione della segnaletica  stradale prevista dal codice della strada.
62.2Le aree a verde di arredo stradale possono essere utilizzate per l'adeguamento funzionale della viabilità , quale la realizzazione di ulteriori corsie, svincoli, viabilità complementare, nonché per la realizzazione delle opere previste al comma 61.6.2 del precedente art.61.
62.3Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante nel "verde di arredo stradale" sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.7 delle N.T.G.A. ad eccezione dei punti 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5.