P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VII Mobilità ![]() | |
articolo 62 Verde di
arredo stradale |
62.1 | Nelle aree a verde di arredo stradale sono consentiti unicamente interventi di piantumazione e manutenzione di specie arboree e/o arbustive da scegliere tra quelle indicate dal “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A., nonché la installazione della segnaletica stradale prevista dal codice della strada. |
62.2 | Le aree a verde di arredo stradale possono essere utilizzate per l'adeguamento funzionale della viabilità , quale la realizzazione di ulteriori corsie, svincoli, viabilità complementare, nonché per la realizzazione delle opere previste al comma 61.6.2 del precedente art.61. |
62.3 | Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente variante nel "verde di arredo stradale" sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.7 delle N.T.G.A. ad eccezione dei punti 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5. |