P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 63 Edifici con
tipi di intervento codificato |
63.1 | Sono questi gli edifici, vincolati e non dalla L. n. 1089/39, di particolare pregio architettonico o storico-testimoniale o che per caratteristiche tipologiche e costruttive rappresentano elementi significativi nella storia della Città e/o del paesaggio; per tali edifici la presente V.P.R.G. si propone la finalità della loro salvaguardia e valorizzazione, promuovendone il recupero funzionale e formale. | |
63.2 | L'intervento
é diretto tramite permesso di costruire
o denuncia
di inizio attività, nel rispetto del tipo di intervento
individuato nelle tavv. 13.1 con le prescrizioni di cui ai successivi
artt. 64, 65, 66 e 67. Nei limiti definiti da tali prescrizioni
è ammesso l’aumento della Sp esistente senza
aumento del
volume. E’ altresì ammesso l’aumento di
volume a
condizione che questo avvenga entro terra e che la superficie lorda di
pavimento (Sp) del nuovo volume non sia superiore al 50% della
superficie lorda di pavimento (Sp) dell’edificio
preesistente. Il
cambio d'uso è ammesso tra le destinazioni
compatibili ai sensi del successivo comma 3° del
presente
articolo. Per gli edifici di cui ai successivi artt.65 e 66 sono
altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione
esclusivamente per i seguenti motivi da accertarsi da parte dei
competenti uffici Comunali: a) dovuti a pericolo per la pubblica incolumità a causa della loro localizzazione; b) dovuti alla compromissione di programmi realizzativi di opere pubbliche derivanti dalla loro localizzazione in nessun altro modo attuabili. | |
63.3 | Gli
usi ammessi per tali edifici, indipendentemente dalla zona in cui
ricadono, con l'esclusione delle Z.T.O. "A", per cui valgono le
specifiche norme sugli usi degli edifici, e a condizione che vengano
realizzati, anche entroterra, gli spazi a parcheggio nelle
quantità minime di mq.1 ogni mc. 10, sono: a) residenza e attività connesse: residenza e spazi accessori (autorimesse,magazzini, ecc.); uffici, studi professionali, artigianato di produzione (con attività non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene); attività commerciali; b) residenza agricola e attività connesse: residenza e attività legate alla conduzione dei fondi agricoli; c) attività turistico-ricettivo di tipo extra - alberghiero (ai sensi della L.R. 37/'88) quali: esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù,foresterie per turisti, rifugi; d) attività turistico - ricettive di tipo alberghiero (ai sensi della L.R. 24/'88) quali: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere; e) attività di ristorazione: bar, esercizi pubblici, trattorie, ristoranti; f) attività culturali, sedi di rappresentanza; g) servizi ed attrezzature di interesse collettivo e/o sociale : uffici pubblici, biblioteche, centri civici, sedi associative, sale riunione, spazi espositivi, case di riposo, centri sanitari ed assistenziali; h) attrezzature sportive e servizi connessi (spogliatoi, uffici, ecc.). | |
63.4 | Le
prescrizioni di cui ai successivi artt. 64, 65, 66 e 67 prevalgono
sulle norme di zona in cui ricadono gli edifici; le altezze dei vani
abitabili possono altresì essere ridotte a ml.
2.40,
così come il rapporto tra la superficie aeroilluminante e la
superficie di pavimento può essere inferiore ad 1/8, al fine
di rispettare le caratteristiche originarie degli edifici di
cui
al presente articolo. La valutazione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai successivi artt.64, 65 e 66, è demandata al parere della Commissione Edilizia. | |
63.5 | Tutte le domande di intervento edilizio, relative alle costruzioni e complessi edilizi con "intervento codificato", fatta eccezione per le domande di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere corredate dai seguenti elaborati: | |
63.5.1 | Rilievo quotato dello stato di fatto, nella scala 1/50 per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64 e 1/100 nelle altre categorie; con piante, prospetti, sezioni in numero sufficiente per individuare esattamente l'edificio; | |
63.5.2 | Rilievo del verde e degli scoperti di pertinenza, con indicazione delle essenze vegetali, e di ogni elemento esterno qualificante (muri, fontane, dislivelli, pavimentazioni, ecc.), nonché degli elementi tradizionali quali fosse, vasche, peschiere, ecc.; | |
63.5.3 | dati stereometrici relativi allo stato di fatto e di progetto; | |
63.5.4 | documentazione storica e storiografica con planimetrie, stampe, rilievi antichi per gli immobili di valore storico-artistico; | |
63.5.5 | documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, interno e dei particolari significativi, nonché degli spazi scoperti di pertinenza; | |
63.5.6 | rilievo stratigrafico storico - morfologico delle varie strutture, dal sotterraneo alla copertura, nella scala 1/50, per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64, con indicazione dei materiali costitutivi delle varie strutture, del tipo e epoca della loro lavorazione; | |
63.5.7 | rilievi e descrizione delle strutture interne ed esterne (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, contorni in pietra, pavimenti, resti di intonaci originari, cornici di gronda ecc.); | |
63.5.8 | progetto esecutivo, con piante, prospetti, sezioni, con l'indicazione con colore giallo delle demolizioni e rosso delle nuove opere, in scala 1/50 per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64, 1/100 per le altre categorie; | |
63.5.9 | descrizione delle strutture interne ed esterne previste dal progetto, come al precedente punto 5.7 del presente articolo; | |
63.5.10 | relazione con indicazione delle operazioni che si intendono proporre per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione, la destinazione d'uso ai vari piani. | |
63.6 | qualora, previa presentazione di adeguata documentazione redatta ai sensi del precedente art. 63.5, fosse dimostrata la totale trasformazione dell'edificio, avvenuta legittimamente prima della definizione dell'intervento codificato, il Consiglio Comunale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, può modificare o annullare il tipo di intervento codificato senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico. |