P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 63
Edifici con tipi di intervento codificato

63.1Sono questi gli edifici, vincolati e non dalla  L. n. 1089/39, di particolare pregio architettonico o storico-testimoniale o che per caratteristiche tipologiche e costruttive rappresentano elementi significativi nella storia della Città e/o del paesaggio; per tali edifici la presente V.P.R.G. si propone la finalità della loro salvaguardia e valorizzazione, promuovendone il  recupero funzionale e formale.
63.2L'intervento é diretto  tramite  permesso di costruire o denuncia di inizio attività, nel rispetto del tipo di intervento individuato nelle tavv. 13.1 con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 64, 65, 66 e 67. Nei limiti definiti da tali prescrizioni è ammesso l’aumento della Sp esistente senza aumento del volume. E’ altresì ammesso l’aumento di volume a condizione che questo avvenga entro terra e che la superficie lorda di pavimento (Sp) del nuovo volume non sia superiore al 50% della superficie lorda di pavimento (Sp) dell’edificio preesistente. Il cambio d'uso è ammesso tra le destinazioni  compatibili  ai sensi del successivo comma 3° del presente articolo. Per gli edifici di cui ai successivi artt.65 e 66 sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione esclusivamente per i seguenti motivi da accertarsi da parte dei competenti uffici Comunali:

a)    dovuti a pericolo per la pubblica incolumità a causa della loro localizzazione;


b)    dovuti alla compromissione di programmi realizzativi di opere pubbliche derivanti dalla loro localizzazione in nessun altro modo attuabili.
63.3Gli usi ammessi per tali edifici, indipendentemente dalla zona in cui ricadono, con l'esclusione delle Z.T.O. "A", per cui valgono le specifiche norme sugli usi degli edifici, e a condizione che vengano realizzati, anche entroterra, gli spazi a parcheggio nelle quantità minime di mq.1 ogni mc. 10, sono:

a) residenza e attività connesse:  residenza  e spazi accessori (autorimesse,magazzini, ecc.); uffici, studi professionali, artigianato di produzione (con attività non moleste e non  recanti pregiudizio all'igiene); attività commerciali;


b) residenza agricola e attività connesse: residenza  e attività legate alla conduzione dei fondi agricoli;

c) attività turistico-ricettivo  di tipo  extra -  alberghiero (ai sensi della L.R. 37/'88) quali: esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù,foresterie per turisti, rifugi; 

d) attività turistico -  ricettive  di tipo alberghiero (ai sensi della L.R. 24/'88) quali: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere; 

e) attività di  ristorazione:  bar, esercizi  pubblici, trattorie, ristoranti; 

f) attività culturali, sedi di rappresentanza;

g) servizi ed attrezzature di interesse collettivo e/o sociale : uffici pubblici, biblioteche, centri civici, sedi associative, sale riunione, spazi espositivi, case di riposo, centri sanitari ed assistenziali;

h) attrezzature sportive e servizi connessi (spogliatoi, uffici, ecc.).

Per tali edifici che ricadono nelle zone B, C1.1 e C1.4, gli usi ammessi sono quelli di cui alle precedenti lett. a, c, d, e, f, g.
63.4Le prescrizioni di cui ai successivi artt. 64, 65, 66 e 67 prevalgono sulle norme di zona in cui ricadono gli edifici; le altezze dei vani abitabili possono altresì essere ridotte a ml. 2.40,  così come il rapporto tra la superficie aeroilluminante e la superficie di pavimento può essere inferiore ad 1/8, al fine di  rispettare le caratteristiche originarie degli edifici di cui al presente articolo.
La valutazione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai successivi artt.64, 65 e 66, è demandata al parere della Commissione Edilizia.
63.5Tutte le domande di intervento edilizio, relative alle costruzioni e complessi edilizi con "intervento codificato", fatta eccezione per le domande di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere corredate dai seguenti elaborati:
63.5.1Rilievo quotato dello stato di fatto, nella scala 1/50 per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64 e 1/100 nelle altre categorie; con piante, prospetti, sezioni in numero sufficiente per individuare esattamente l'edificio;
63.5.2Rilievo del verde e degli scoperti di pertinenza, con indicazione delle essenze vegetali, e di ogni elemento esterno qualificante (muri, fontane, dislivelli, pavimentazioni, ecc.), nonché degli elementi tradizionali quali fosse, vasche, peschiere, ecc.; 
63.5.3dati stereometrici relativi allo stato di fatto e di progetto;
63.5.4documentazione storica e storiografica con planimetrie, stampe, rilievi antichi per gli immobili di valore storico-artistico; 
63.5.5documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, interno e dei particolari significativi, nonché degli spazi  scoperti di pertinenza;
63.5.6 rilievo stratigrafico storico - morfologico delle varie strutture, dal sotterraneo alla copertura, nella scala 1/50, per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64, con indicazione dei materiali costitutivi delle varie strutture, del tipo e epoca della loro lavorazione;
63.5.7rilievi e descrizione delle strutture interne ed esterne (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, contorni in pietra, pavimenti, resti di intonaci originari, cornici di gronda ecc.);
63.5.8progetto esecutivo, con piante, prospetti, sezioni, con l'indicazione con colore giallo delle demolizioni e rosso delle nuove opere, in scala 1/50 per la categoria del restauro degli edifici di cui al successivo art. 64, 1/100 per le altre categorie; 
63.5.9 descrizione delle strutture interne ed esterne previste dal progetto, come al precedente punto 5.7 del presente articolo; 
63.5.10 relazione con indicazione delle operazioni che si intendono  proporre per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione, la destinazione d'uso ai vari piani.
63.6qualora, previa presentazione di adeguata documentazione redatta ai sensi del precedente art. 63.5, fosse dimostrata la totale trasformazione dell'edificio, avvenuta legittimamente prima della definizione dell'intervento codificato, il Consiglio Comunale, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, può modificare o annullare il tipo di intervento codificato senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico.