7.1 | Sono
queste le parti di territorio in cui la morfologia e la tipologia
insediativa presentano caratteristiche peculiari e consolidate tali da
rappresentare nell’insieme un valore storico-testimoniale da
preservare. |
7.2 | Nelle
sottozone B0.2 gli interventi ammessi sono unicamente quelli di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, demolizione con ricostruzione senza aumento della Sp.
L’attuazione è, di norma, diretta. Per
le destinazioni d’uso valgono le prescrizioni di cui al
successivo art. 8.1.2. |
7.3 | Nel
caso di ristrutturazione edilizia, comportante trasformazioni esterne
all’organismo edilizio, di demolizione con ricostruzione o di
demolizione parziale o totale di edifici, andrà allegato
alla
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio
attività
uno studio esteso all’isolato in cui ricade
l’edificio
oggetto dell’intervento, comprensivo di rilievi volumetrici
dello
stato di fatto in scala non inferiore a 1:500 e di documentazione
fotografica o grafica dei prospetti degli edifici fronte strada,
nonchè di adeguata documentazione storica ed analisi
tipologica
dell’edificio che si intende trasformare o demolire, al fine
di
verificare l’incongruenza dell’edificio stesso nel
sistema
insediativo che si intende preservare ai sensi del 1° comma del
presente articolo. |
7.4 | Nel caso di demolizione con
ricostruzione le Df, Dc e Ds seguiranno le prescrizioni delle sottozone
B2. |
7.5 | Per
gli interventi nelle sottozone B0.2, indicati dai precedenti
artt. 7.3 e 7.4, il progetto da allegare alla richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività dovrà
unitariamente comprendere anche il progetto di sistemazione dello
scoperto e della eventuale recinzione. |
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