P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
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8.1.1 | In tali sottozone è consentito l’intervento diretto per tutti i tipi di interventi di cui all’art. 7 delle N.T.G.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, precisando che la Ds prevale sulla Dc. |
8.1.2 |
Sono ammesse le destinazioni d’uso relative alla categoria della “Residenza” (A) nonché la sottospecie d'uso E6, di cui all’art.8 delle N.T.G.A.; sono inoltre ammesse le sottospecie d’uso E1, E2, E4 e F per le nuove costruzioni e per l’ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione, nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di essi con destinazione d’uso non residenziale. |
8.2 |
Sottozona B1, indici e parametri urbanistico-edilizi: a)
indice di utilizzazione fondiaria (Uf):
1,50 mq/mq.
b) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml. c) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml. d) distanza dalle strade (Ds): l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml. |
8.3 | Sottozone B2, indici e
parametri urbanistico-edilizi: a) indice di
utilizzazione fondiaria (Uf): 1 mq/mq.
b) altezza dell’organismo edilizio (H max.): 19,50 ml. c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml. d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml. e) distanza dalle strade (Ds):. l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml. |
8.4 | Sottozone B2.1, indici e
parametri urbanistico-edilizi: a) indice di
utilizzazione fondiaria (Uf): 1,20 mq/mq.
b) altezza dell’organismo edilizio (H max.): 19,50 ml. c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml. d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml. e) distanza dalle strade (Ds): l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml. |
8.5 | Sottozone B3, indici e
parametri urbanistico-edilizi: a)
indice di utilizzazione fondiaria (Uf):
0,70 mq/mq.
Per
gli edifici esistenti alla data di adozione della presente V.P.R.G.,
con esclusione di quelli con tipo di intervento codificato e di quelli
compresi in ambiti di applicazione delle modalità di
ridisegno
del paesaggio urbano di cui alle Tav. 13.2, è sempre ammessa
la
demolizione con ricostruzione di pari Sp anche se superiore a quella
corrispondente all’Uf della zona. Inoltre, per tali
edifici, se con Sp inferiore a 400 mq., è ammesso
l’ampliamento fino al raggiungimento di detta Sp. Per gli
edifici
unifamiliari esistenti è data facoltà di
applicare la
norma più favorevole tra la presente e quella di cui
all’art.15.5 delle N.T.G.A..b) altezza dell’organismo edilizio (H max.): 12,50 ml. c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml. d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml. e) distanza dalle strade (Ds): 5 ml. |
8.6 | Nelle sottozone di cui al presente articolo, nel caso di nuova edificazione e/o di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo che avvenga in lotti adiacenti a lotti in cui esista una costruzione realizzata in data antecedente al 1.7.1997 la cui distanza dal confine sia difforme a quella prescritta dalle presenti norme, è consentita una Dc di 3 ml. qualora una delle due pareti non sia finestrata fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e il corpo di fabbrica edificando non superi i 12 ml. In tal caso la Dc è prevalente sulla Df. E’ altresì ammessa una Dc di ml 3 qualora gli interventi anzidetti avvengano su lotti adiacenti a lotti inedificabili ai sensi del presente P.R.G.. |
8.7 | In caso di sopraelevazione di edificio esistente alla data di adozione delle presenti norme questa potrà essere realizzata in deroga alle suddette distanze minime a condizione che non sopravanzi l’esistente e non aumenti l’ampiezza del fronte, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. |
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