P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo II
Zone residenziali di completamento e di espansione

articolo 8
Sottozone B1, B2, B2.1, B3

      Modificato a seguito Variante n. 4 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica degli articoli: 8 - “sottozone B1, B2, B2.1, B3” comma 8.1.2, 11 “sottozone C1.1 e C1.4” comma 11.1.2, 44 – “Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole” comma 44.5, delle NTSA della VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV n. 3905/2004 e DGRV n. 2141/2008. Approvata con Del. C.C. n. 122 del 05/09/2015 esecutiva dal 06/12/2015


8.1.1 In tali sottozone è consentito l’intervento diretto per tutti i tipi di interventi di cui all’art. 7 delle N.T.G.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, precisando che la Ds prevale sulla Dc. 
8.1.2

Sono ammesse le destinazioni d’uso relative alla categoria della “Residenza” (A) nonché la sottospecie d'uso E6, di cui all’art.8 delle N.T.G.A.; sono inoltre ammesse le sottospecie d’uso E1, E2, E4 e F per le nuove costruzioni e per l’ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione, nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di essi con destinazione d’uso non residenziale.

8.2

Sottozona B1, indici e parametri urbanistico-edilizi:

a) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 1,50 mq/mq.

b) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.

c) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml.

d) distanza dalle strade (Ds): l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml.
8.3 Sottozone B2, indici e parametri urbanistico-edilizi:

a) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 1 mq/mq.

b) altezza dell’organismo edilizio (H max.): 19,50 ml.

c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.

d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml.

e) distanza dalle strade (Ds):. l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml.
8.4 Sottozone B2.1, indici e parametri urbanistico-edilizi:

a) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 1,20 mq/mq.

b) altezza dell’organismo edilizio (H max.): 19,50 ml.

c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.

d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml.

e) distanza dalle strade (Ds): l’organismo edilizio potrà sorgere sul ciglio strada, a condizione che non sopravanzi l’allineamento degli organismi edilizi adiacenti qualora la strada, comprensiva dei marciapiedi, abbia un’ampiezza di almeno 12 ml., in caso contrario si prescrive una Ds non inferiore a 3 ml.
8.5 Sottozone B3, indici e parametri urbanistico-edilizi:

a)     indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,70 mq/mq.

b)     altezza dell’organismo edilizio (H max.): 12,50 ml.

c)     distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.

d)     distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml.

e)    distanza dalle strade (Ds): 5 ml.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente V.P.R.G., con esclusione di quelli con tipo di intervento codificato e di quelli compresi in ambiti di applicazione delle modalità di ridisegno del paesaggio urbano di cui alle Tav. 13.2, è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione di pari Sp anche se superiore a quella corrispondente all’Uf della zona.  Inoltre, per tali edifici, se con Sp inferiore a 400 mq., è ammesso l’ampliamento fino al raggiungimento di detta Sp. Per gli edifici unifamiliari esistenti è data facoltà di applicare la norma più favorevole tra la presente e quella di cui all’art.15.5 delle N.T.G.A..
8.6 Nelle sottozone di cui al presente articolo, nel caso di nuova edificazione e/o di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo  che avvenga in lotti adiacenti a lotti in cui esista una costruzione realizzata in data antecedente al 1.7.1997 la cui distanza dal confine sia difforme a quella prescritta dalle presenti norme, è consentita una Dc di 3 ml. qualora una delle due pareti non sia finestrata fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968  n. 1444 e il corpo di fabbrica edificando non superi i 12 ml. In tal caso la Dc è prevalente sulla Df. E’ altresì ammessa una Dc di ml 3 qualora gli interventi anzidetti avvengano su lotti adiacenti a lotti inedificabili ai sensi del presente P.R.G..
8.7 In caso di sopraelevazione di edificio esistente alla data di adozione delle presenti norme questa potrà essere realizzata in deroga alle suddette distanze minime a condizione che non sopravanzi l’esistente e non aumenti l’ampiezza del fronte, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.