P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 4 
Definizioni: elementi geometrici e loro misurazione

4.1 Le norme  tecniche del P.R.G. utilizzano gli elementi geometrici di seguito elencati e definiti:
4.1.1 superficie territoriale (St): superficie del terreno oggetto di piano urbanistico attuativo ed avente - a norma del P.R.G. - identica classificazione di zona; in essa è compresa la superficie dei soli spazi pubblici e di uso pubblico individuati dal piano urbanistico attuativo, mentre è esclusa quella degli spazi pubblici o di uso pubblico individuati dal P.R.G. o comunque appartenenti al demanio di enti pubblici;
4.1.2 superficie fondiaria (Sf): superficie del terreno (lotto) avente - a norma del P.R.G. - identica classificazione di zona e destinata a costituire -a norma del P.R.G. o dell’eventuale piano urbanistico attuativo - pertinenza urbanistica di un organismo edilizio; essa può essere costituita - salvo diversa disposizione di norme speciali - esclusivamente da terreni contigui, privi cioè di qualsiasi soluzione di continuità, salve eventuali servitù private di passaggio. Non sono perciò inclusi nella Sf gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti dal P.R.G. e dall’eventuale piano urbanistico attuativo nonché quelli già esistenti ed appartenenti al demanio di enti pubblici;
4.1.3 superficie lorda di pavimento (Sp): somma delle superfici di pavimento di ciascun piano o soppalco (entro o fuori terra) dell’organismo edilizio, al lordo degli elementi verticali (muri interni e - fino allo spessore di cm. 30 – perimetrali) che, moltiplicata per il coefficiente fisso 3, esprime la consistenza virtuale dell’edificio. Per gli organismi edilizi a destinazione diversa dalla produttiva, come definita dall’art. 8.2 punto B delle N.T.G.A., non sono però computate, nella Sp, le superfici di pavimento:

a) inaccessibili, in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti dell’organismo edilizio;


b) a soppalco, ove  costituite ovvero realizzate da strutture componibili a sé stanti destinate ad uso accessorio o a deposito di materiali  e/o prodotti, a condizione che determinino una copertura della superficie del piano, su cui vengono realizzate, non superiore al 60% della stessa per destinazioni non abitative, o una copertura del locale non superiore al 40% se a destinazione abitativa tale percentuale può essere superata fino al massimo del 60%, qualora l’altezza media risultante rispetti le altezze minime del regolamento di igiene;

c) dei sottotetti aventi, nel loro complesso (senza cioè tener conto di eventuali frazionamenti interni), altezza interna media non superiore a 1,40 m. e superficie aeroilluminante non superiore a 1/10 della superficie interna dello stesso;

d) occupate esclusivamente da impianti fissi necessari all’uso dell’organismo edilizio (quali torri di scale, centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, ascensori);

e) dei corpi di scala aperti;

f) delle pensiline di esclusiva copertura degli ingressi e dei poggioli a sbalzo;

g) delle logge, dei porticati con soprastanti corpi chiusi e delle gallerie nonché dei ballatoi aperti sul lato lungo;

h) dei porticati senza soprastanti corpi chiusi ad uso di singole unità immobiliari aperti anche solo sul lato lungo, a condizione che la superficie del portico non superi il 30% della Sc dell’edificio;

 i) dei locali con soprastanti corpi chiusi la cui conformazione fisica e la cui posizione nell’organismo edilizio (interrata o seminterrata, cioè non emergente dal terreno più di 1 m. all’intradosso del solaio) ne denotino l’uso a cantina, a ripostiglio, a ricovero di autovetture e, comunque, ne escludano l’uso per la permanenza continuativa di persone;

l) tutti i locali di cui al precedente punto i) che siano senza soprastanti corpi chiusi, che emergano dalla quota media del terreno per non più di m. 0,50 all’estradosso del solaio e che non eccedano la superficie coperta dell’edificio di cui sono pertinenza oltre il 50% della stessa;

m) tutti i locali di cui al precedente punto i) la cui Sp superi i limiti di cui al precedente punto l) e il cui estradosso di solaio sia posto ad una quota 0,00 e sia attrezzato a verde con soprastante riporto di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm 50, ovvero pavimentato per la realizzazione di percorsi pedonali o per l'evoluzione di veicoli;

n) manufatti in legno adibiti a ripostiglio fino ad una Sp di mq. 8 e di h non sup. a ml. 2,20 collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi in numero massimo di uno per scoperto pertinenziale;

o) spazi di uso comune condominiale aventi superficie netta complessiva massima fino al 15% della Sp dell’edificio, inclusi gli accessi alle singole unità e gli androni di ingresso, tale percentuale può arrivare fino al 18% per servizi all’infanzia condominiale;

p) proiezione della scala interna all’unità immobiliare sull’ultimo piano di arrivo.

Per gli organismi edilizi a destinazione produttiva, come definita dall’art. 8.2 punto B delle N.T.G.A., (o, comunque, a prevalente destinazione produttiva) ovvero per allevamenti zootecnici anche di carattere intensivo non sono computate, nella Sp, le superfici di pavimento:


1) sopra indicate alle lettere a,b,e,f,h,i,l,m;

2) occupate da impianti fissi non utilizzati nel processo produttivo, ma necessari all’uso dell’organismo edilizio nonché da impianti di depurazione o, comunque, necessari (in quanto prescritti da norme di legge o di regolamento) per il deposito e/o il trattamento delle emissioni o degli scarti o rifiuti industriali;

3) coperte da pensiline o da tettoie (purché aperte su tutti i lati) per la parte non eccedente il 10% dell’altra Sp. Per gli insediamenti  produttivi, i silos, i serbatoi e - ancorché esterni all’organismo edilizio - i piani di appoggio di impianti e di lavorazioni appartenenti al ciclo produttivo ed i relativi spazi di deposito sono computati con riferimento solo allo loro protezione a terra; 
4.1.4 superficie coperta (Sc): superficie definita dalla proiezione, su di un piano orizzontale ideale, della Sp di tutti i piani - entro e fuori terra - dell’organismo edilizio comprensivo dei poggioli a sbalzo aventi sporto massimo di mt. 1,50, quale risulta definita dal precedente punto 4.1.3, nonché della Sp dei vani scala coperti, delle logge e dei porticati. In essa non sono comunque comprese le superfici definite dalla proiezione degli sporti di gronda, delle pensiline di esclusiva copertura degli ingressi e dei poggioli a sbalzo, se aventi - rispetto al filo della facciata - un distacco non eccedente 1,50 m.; in caso di distacco eccedente detta misura, tali elementi contribuiscono- per l’intero - a determinare la Sc;
4.1.5 volume (V): esprime la consistenza virtuale dell’organismo edilizio determinata dal prodotto della Sp per il coefficiente fisso 3 m.; la presente definizione viene utilizzata anche per la determinazione della superficie minima a parcheggio privato da realizzare in attuazione dell’art. 41 sexies L.U. e sue successive modificazioni; ai fini della determinazione del volume degli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., fa fede la quantità rilevabile dall’atto abilitativo dell’edificio stesso.
4.1.6 altezza dell’organismo edilizio (H): differenza tra la quota media del colmo delle strade pubbliche o di uso pubblico adiacenti al lotto oppure, in loro mancanza, delle strade pubbliche o di uso pubblico da cui il lotto medesimo ha accesso carrabile o pedonale (quota zero) e la quota media dell’intradosso della copertura dell’ultimo piano praticabile dell’organismo edilizio costituente Sp (senza tener conto dei volumi tecnici e, per gli organismi edilizi a destinazione produttiva come definita all’art. 8.2. punto B delle N.T.G.A., delle torri di raffreddamento, degli impianti di depurazione delle emissioni gassose e dei camini). La quota media del lotto assegnata dovrà comunque consentire lo smaltimento dei reflui verso la rete fognaria comunale. Tale definizione di quota di riferimento qualora superiore a quella media effettiva del lotto, non consente l’adeguamento ad essa, tramite riporto, della quota dello stesso.
4.1.7 altezza interna di un piano (o di un locale o di un soppalco) dell’organismo edilizio (h): differenza tra la quota del pavimento finito (del piano, del locale, del soppalco) e la quota dell’intradosso del rispettivo solaio di copertura, senza tener conto di eventuali controsoffitti; in caso di copertura non piana, si tiene conto della quota media;
4.1.8 distanza (D): sviluppo lineare (misurato sulla retta passante per i più vicini di due insiemi di punti) del segmento che unisce i due punti più vicini medesimi.
4.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 4.1 possono essere modificate e/o integrate dalle N.T.S.A. solo per rispondere ad esigenze locali meritevoli di particolare tutela.